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Con decorrenza dal 1› gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile tutti gli oneri relativi al personale di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6, ferme restando le norme vigenti in materia di stato giuridico e di avanzamento. Ai fini delle promozioni da conferire ai sottuficiali nocchieri di porto in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato, a regime, in lire 130.355 milioni annui. All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993, valutato, rispettivamente, in lire 412 milioni, in lire 4.800 milioni e in lire 9.050 milioni - ivi comprese le spese per acquisto di beni e servizi, pari, rispettivamente, a lire 95 milioni, 618 milioni e 1.115 milioni - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando per corrispondenti importi l'accantonamento "Potenziamento degli organici dei sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto". Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge a decorrere dall'anno 1994, valutati in lire 6.250 milioni per l'anno 1994, lire 27.092 milioni per l'anno 1995, lire 56.300 milioni per l'anno 1996, lire 76.950 milioni per l'anno 1997, lire 90.400 milioni per l'anno 1998, lire 107.060 milioni per l'anno 1999, lire 115.760 milioni per l'anno 2000 e lire 121.305 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 7. A decorrere dall'anno 1994 le immissioni in servizio delle unita' di personale previste in aumento dalle tabelle organiche dovranno comunque essere contenute nell'ambito delle corrispondenti entrate finalizzate alla copertura dei relativi maggiori oneri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 14 agosto 1991 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;255~art8 · fonte su Normattiva