Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Art. 9 — Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione

Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e successive modificazioni, da parte del Ministero delle finanze - direzione centrale del demanio, e' richiesto ove l'importo contrattuale superi lire 1.500 milioni. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e' applicabile anche nei casi eccezionali in cui si rende indifferibile il pagamento dei canoni di affitto, nelle more della definizione delle procedure di locazione di immobili. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, le parole "per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze". E' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da destinare al potenziamento delle strutture edilizie didattiche, sia centrali che periferiche, attraverso il completamento di quelle preesistenti e la realizzazione di nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento dei programmi di formazione, addestramento e specializzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Testo vigente dal 4 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-10;246~art9 · fonte su Normattiva