Art. 8 — Alloggi di servizio
Fermo restando il disposto dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere assegnati in uso temporaneo con atto amministrativo, indipendentemente dalla loro ubicazione in immobili di proprieta' pubblica o di proprieta' privata, sulla base dei criteri e con le modalita' indicati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, intendendosi per sede di servizio una delle strutture del Corpo situata nel comune di Roma.
Testo vigente dal 4 settembre 2000
