Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1942 al 9 ottobre 2010. 139 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora, in tempo di guerra, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce Rossa Italiana puo' arruolare nel ruolo normale a norma dell'art. 5 del R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, quale risulta sostituito dall'art. 1 della -legge 25 luglio 1941-XIX, n. 883, non sia raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della guerra puo' disporre che i distretti militari precettino ed assegnino di autorita' alla Croce Rossa Italiana - su sua segnalazione nominativa - cittadini aventi obblighi militari di eta' dal 50° al 55° anno, esclusi i medici ed i farmacisti, i sottufficiali ed i militari di truppa della sanita', gli uomini di sussistenza, coloro che siano stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione e altresi' gli elementi che abbiano una particolare destinazione di mobilitazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-03-24;370~art1 · fonte del testo