Le due rafferme annuali, previste per i volontari specializzati dell'Esercito, dall'articolo 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1115, sono portate a cinque.

Testo vigente dal 7 settembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-24;692~art2 · fonte del testo