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Si presumono rispondenti alle disposizioni del precedente articolo 1 i prodotti ed i relativi apparecchi di installazione, conformi alle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dal Comitato europeo di normalizzazione - CEN. Le predette norme ed i loro aggiornamenti sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che e' altresi' autorizzato ad apportare le modifiche tecniche ritenute necessarie.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1983 al 20 ottobre 1991
