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Le scorte di magazzino possono essere immesse al consumo per un periodo di dodici mesi per le vendite all'ingrosso e di diciotto mesi per le vendite al dettaglio dalla data di pubblicazione della presente legge, anche se prive delle indicazioni e delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, ad eccezione dei giocattoli insicuri, di cui all'articolo 1.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1983 al 20 ottobre 1991
