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L'ammontare delle garanzie da prestare per i diritti di confine gravanti su materiali e macchinari destinati ad usi ed impieghi per i quali le leggi in vigore prevedono la esenzione o la riduzione degli oneri doganali ed importati con particolari procedure in attesa del riconoscimento dell'agevolazione, puo' essere stabilito nella misura del 10 per cento dei diritti stessi. La facilitazione si estende ai diritti doganali accessori, qualora anche di questi sia prevista l'esenzione o la riduzione, ed e' accordata solo a ditte che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, siano riconosciute di notoria solidita'. I crediti dell'Amministrazione finanziaria per dazi e diritti doganali accessori, nonche' per sanzioni pecuniarie e spese, sono privilegiati sopra i macchinari, i materiali, i prodotti ed i mobili esistenti negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 10 agosto 1962 al 16 dicembre 2010
