Art. 3
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Fino al 31 dicembre 1973, quando, nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sia dichiarata la sussistenza di una crisi economica settoriale o locale dell'edilizia, ai lavoratori disoccupati per effetto dei licenziamenti indicati all'articolo 1 della presente legge, verificatisi in dipendenza della crisi medesima, viene corrisposta un'indennita' integrativa speciale che, aggiunta all'indennita' ordinaria di disoccupazione, sia pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente. L'indennita' integrativa speciale e' dovuta, ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, per tutti i giorni per i quali e' corrisposta l'indennita' ordinaria di disoccupazione e sostituisce l'indennita' di cui all'articolo 2. Dal periodo massimo di 180 giorni di cui al secondo comma dell'articolo 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 31 della legge 29 aprile 1949, n. 264, vanno detratte, agli effetti della corresponsione dell'indennita' integrativa speciale, sette giornate per ciascuna delle settimane durante le quali il lavoratore e' stato sospeso da parte dello stesso datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento, con diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115. Non si applica la detrazione di cui al comma precedente quando tra la fine del periodo di sospensione e la data del licenziamento il lavoratore abbia prestato la sua opera per almeno quattro settimane consecutive, con un orario medio di almeno 30 ore settimanali.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1970 al 1 settembre 1975
