Art. 5
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Alla corresponsione delle prestazioni e alla riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e secondo apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In seno alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria sono istituite contabilita' separate per le indennita' di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. L'esame delle questioni derivanti dall'applicazione della presente legge viene demandato alla commissione prevista dagli articoli 4 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77. Per la dichiarazione di sussistenza di crisi economica locale dell'edilizia, saranno sentite le commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1970 al 1 settembre 1975
