Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1970 al 1 settembre 1975. Leggi il testo vigente →

Alle violazioni delle disposizioni della presente legge, in materia di contributi, si applicano le sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di contributi riguardanti l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni. Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a se' o ad altri le prestazioni previste dalla presente legge e' punito, se il fatto non costituisce reato piu' grave, con la multa da lire 20.000 a lire 200.000. Se il reato e' commesso dal datore di lavoro la multa e' dovuta per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisce, fino al massimo complessivo di lire 10 milioni. I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e versati nelle contabilita' di cui al precedente articolo 5, rispettivamente interessate.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1970 al 1 settembre 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-02;12~art6 · fonte su Normattiva