Quando, per necessita' di lavoro, un lavoratore deve introdursi con qualche parte del corpo fra organi del rotabile che possono entrare in movimento, devono adottarsi le necessarie misure e cautele, affinche' tali organi non possano essere messi in moto da altre persone o mezzi.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;191~art26 · fonte su Normattiva