I bagagliai, i postali ed altri veicoli di servizio devono essere muniti, in corrispondenza delle porte scorrevoli, di barre di sicurezza o di altri dispositivi di protezione atti ad impedire la caduta di persone. Le porte scorrevoli di tali veicoli devono essere munite di dispositivi di bloccaggio nelle posizioni estreme di chiusura e di apertura. Le scalette, i montatoi ed i praticabili dei rotabili devono essere atti a ridurre, per quanto possibile, il pericolo di scivolamento. Le scale in dotazione ai rotabili devono essere costruite secondo criteri stabiliti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;191~art27 · fonte su Normattiva