In sede di progettazione e di esecuzione delle opere ed impianti ferroviari soggetti al pericolo di incendio nonche' per l'esercizio o la conduzione di essi, si debbono osservare le prescrizioni contenute nelle vigenti norme generali e particolari, volte ad assicurare la prevenzione degli incendi, nonche' le cautele suggerite dall'esperienza. Il controllo sull'osservanza delle vigenti disposizioni e' affidato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la quale e' tenuta a richiedere il parere del comando del Corpo dei vigili del fuoco, competente per territorio, in merito alla determinazione - per gli impianti che per qualsiasi motivo presentino, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumita' dei lavoratori - dei tipi e quantita' di apparecchiature e mezzi da tenere a disposizione per lo spegnimento degli incendi, nonche' del tipo di organizzazione da mettere in atto per la prevenzione incendi.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;191~art33 · fonte su Normattiva