In caso di sinistri o di circostanze eccezionali e' data facolta' ai dirigenti delle squadre di soccorso di derogare, ove indispensabile, all'applicazione delle norme contemplate dalla presente legge salvo prendere tutte le precauzioni adeguate ai casi specifici che potranno presentarsi, agli effetti antinfortunistici.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;191~art32 · fonte del testo