Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della legge 26 aprile 1974, n. 191, in quanto sollevata - in riferimento agli artt. 3, 32, 41, 97, 102, 109 e 112 della Costituzione - sull'erroneo presupposto che tali norme attribuirebbero la competenza ad emanare l'atto di prescrizione, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, congiuntamente all'Ispettorato del lavoro e ai funzionari delle ferrovie dello Stato. La competenza di vigilanza congiunta sull'applicazione delle norme in materia di infortuni, prevista dalla legge del 1974, attiene, infatti, alla fase dei controlli e delle verifiche, ma una volta accertata l'inosservanza costituente contravvenzione sanzionata penalmente, scatta l'autonoma specifica procedura preordinata alla estinzione del reato, conseguibile attraverso il duplice adempimento, da parte del responsabile, sia della prescrizione, impartita dall'organo preposto alla vigilanza che esercita funzioni di polizia giudiziaria sia del pagamento in sede amministrativa di una speciale oblazione. - V. ordinanze n. 415 e n. 121/1998, e n. 205/1999 richiamate a proposito della natura e delle finalità delle procedure di vigilanza, oggetto della questione.
Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 41 cost. · Art. 97 cost.