Nel primo quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge le persone assicurate di cui all'art. 1 sono ammesse a liquidare la pensione di invalidita', purche' abbiano versato almeno cinquantadue contributi settimanali e possano dimostrare di aver lavorato nella piccola pesca quali pescatori di mestiere nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di pensione.

Testo vigente dal 5 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;250~art14 · fonte del testo