A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali hanno diritto alla pensione a condizione che:

  • a)siano trascorsi 35 anni dalla data di inizio della assicurazione, ivi compresi i periodi riconosciuti utili in favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quelli di cui al quarto comma del successivo articolo 49;
  • b)possano far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti, militari e categorie assimilate, nonche' quella di cui al quarto comma del successivo articolo 49;
  • c)non prestino attivita' lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione. Il requisito di cui alla lettera b) si intende perfezionato quando a favore dell'assicurato risultino versati almeno 1820 contributi settimanali. Per gli operai agricoli i contributi sono calcolati ragguagliando la contribuzione giornaliera a contribuzione settimanale, secondo la qualifica risultante, ai fini del diritto alla pensione per vecchiaia, dall'applicazione dell'articolo 9, sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sulla base dei rapporti desumibili dallo stesso articolo. A tal fine, si considera utile tutta la contribuzione agricola, indipendentemente dalla sua collocazione temporale e cioe' anche quella che ecceda, eventualmente, in ciascun anno, il numero delle giornate considerato equivalente ad un anno di contribuzione, in relazione al sesso e alla qualifica di appartenenza dell'assicurato, dal citato articolo 9, sub articolo 2, sino alla concorrenza degli anni di iscrizione negli elenchi nominativi. Allorche' i lavoratori agricoli possano far valere anche contributi relativi ad attivita' soggetta all'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti in settori diversi dall'agricoltura, le settimane di contribuzione relative all'attivita' stessa si aggiungono agli anni di contribuzione agricola determinati con i criteri di cui al comma precedente. La pensione spettante ai sensi del presente articolo e' calcolata in base alle norme vigenti nelle rispettive gestioni e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. La pensione di anzianita' e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia. La pensione liquidata in base al presente articolo non e' cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La tredicesima rata di pensione non e' cumulabile con la tredicesima mensilita' di retribuzione o con gli equivalenti emolumenti, corrisposti in occasione delle festivita' natalizie. I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari ((...)). 2 Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia. Agli stessi fini, dalla retribuzione devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Gli articoli 5, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 238 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sono abrogati.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485

2

Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 23-quinquies) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.

Testo vigente dal 15 gennaio 1991

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 22, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13575/2025

    21 maggio 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

    La regola generale dettata dall'art. 22, comma 5, della l. n. 153 del 1969, secondo cui la pensione di anzianità "decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda", non è derogata dall'art. 1, comma 195, della l. n. 147 del 2013, il quale individua solo un limite iniziale inderogabile (1° gennaio 2014) all'applicazione della disciplina di miglior favore, riconducibile alle cd. misure di salvaguardia, stabilita per il trattamento pensionistico dei lavoratori di cui al precedente comma 194. 300 <!-- pag. 301 -->

    Art. 22

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 213/2020

    Questione inammissibile
    14 ottobre 2020

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'a…

    Art. 3 cost. · Art. 22 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 3 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 1 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 433/1994

    Questione infondata
    20 dicembre 1994

    La questione di legittimità costituzionale sollevata, riguardo al divieto di cumulo del trattamento pensionistico anticipato con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, nei confronti dell'art. 22, l. n. 153 del 1969, difetta di rilevanza. La disposizione impugnata, concernente le pensioni erogate agli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, non è infatti applicabile nel giudizio 'a quò, che invece verte su un ricorso di un maggiore dell'esercito, cessato dal servizio permanente a domanda, disposto dall'amministrazione militare a seguito di comunicazione dell'interessato di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di terzi. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, l. 30 aprile 1969, n.153, in riferimento agli artt. 3 e 36, Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 22 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 47/1994

    Questione infondata
    17 febbraio 1994

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto nella fattispecie oggetto del giudizio 'a quò - riguardante un pubblico dipendente che, collocato anticipatamente in quiescenza a domanda, aveva dopo la cessazione dal servizio prestato attività lavorativa presso il C.N.R. - non trova applicazione l'impugnato art. 22 della legge n. 153 del 1969, (che concerne le pensioni erogate agli iscritti alle assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti) ma l'art. 10, ultimo comma, del d.l. n. 17 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 79 del 1983. - v. massima seguente. red.: S.P.

    Art. 36 cost. · Art. 22 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 10 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art22 · fonte su Normattiva