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Nel bilancio regionale sono iscritti un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore, e un fondo di riserva per spese impreviste. La legge regionale disciplina i limiti e le modalita' del prelievo di somme da tali fondi. Le spese cui non possa provvedersi mediante gli stanziamenti del bilancio o mediante il prelievo dai fondi di riserva, di cui al primo comma, debbono essere autorizzate con legge regionale. Nel solo bilancio di cassa e' iscritto un fondo di riserva, il cui ammontare massimo, in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta e' stabilito dalla legge di contabilita' regionale, in misura non superiore ad un dodicesimo, e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposte con delibere del consiglio non soggette a controllo.

Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art12 · fonte su Normattiva