Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni
Art. 14 — Assestamento del bilancio
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Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al numero 1) del secondo comma e al quarto comma del precedente articolo 3, nonche' alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli di cui all'articolo 4.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
