Art. 16 — Divieto di storni
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Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 12 e 13, e' vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da un capitolo all'altro del bilancio, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
