Art. 2 — Leggi regionali di spesa
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Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa. In tal caso, la regione puo' dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l'obbligo dell'amministrazione di assumere impegni a norma del successivo articolo 17. Le leggi regionali che dispongano spese a carattere pluriennale possono indicare l'ammontare complessivo, nonche' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso o gia' presentato al consiglio, rinviando ai successivi bilanci la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi. La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinino interventi o servizi per i quali la continuita' e la regolarita' dell'erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente. Le leggi che prevedano opere od interventi la cui esecuzione si protragga per piu' esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l'assunzione di obbligazioni da parte della regione nei limiti dell'intera somma in esse indicata, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo articolo 17, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
