Art. 24 — Rendiconto generale
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I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della regione. Il rendiconto generale comprende il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio. Il CIPE, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica le modalita' da adottarsi per la formulazione uniforme del rendiconto delle regioni, in conformita' a quanto disposto dagli articoli 25 e 26.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
