Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni
Art. 26 — Conto del patrimonio
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Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce:
- a)le attivita' e le passivita' finanziarie;
- b)i beni mobili e immobili;
- c)ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio. Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della regione alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
