Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni
Art. 28 — Modalità per la formazione e l'approvazione del rendiconto
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Il rendiconto generale della regione e' formato ed esaminato nei termini e con le modalita' stabilite dallo statuto e dalle leggi regionali. Il rendiconto e' approvato con legge regionale.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
