Art. 4 — Equilibrio del bilancio
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In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno (stanziamenti di competenza) puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo articolo 22. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno per l'adempimento delle funzioni normali della regione, risultanti dal prospetto di cui al successivo articolo 10, secondo comma, lettera b), non puo', in ciascun bilancio, essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall'assegnazione o dal riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a).
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
