Art. 5 — Annualità del bilancio
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L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti puo' essere protratta, in base alle disposizioni della legge regionale, fino al 31 gennaio successivo.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
