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L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti puo' essere protratta, in base alle disposizioni della legge regionale, fino al 31 gennaio successivo.

Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 194/1997

    Parametro
    24 giugno 1997

    Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge della regione Marche riapprovata il 20 marzo 1996 recante "Norme speciali di semplificazione delle procedure contabili relative alla realizzazione di programmi comunitari", sollevate, in riferimento agli artt. 97, 117 e 119 della Costituzione ed agli artt. 5, 15, 16, 20 e 21 della l…

    Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 5 Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art5 · fonte su Normattiva