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Il consiglio regionale approva ogni anno con legge il bilancio di previsione, nei modi e nei termini previsti dallo statuto e dalle leggi regionali. L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere autorizzato, nei modi, per i termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dalle leggi regionali. L'esercizio provvisorio non puo' protrarsi oltre i quattro mesi. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all'articolo 127 della Costituzione, la regione e' autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al consiglio regionale a norma dell'articolo 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimita' o quella di merito a norma dell'ultimo comma del medesimo articolo 127, la regione e' autorizzata a gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell'impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l'impugnativa investano l'intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-05-19;335~art7 · fonte su Normattiva