Art. 8 — Classificazione delle entrate
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Nel bilancio della regione le entrate sono ripartite nei seguenti titoli: titolo I: entrate derivanti da tributi propri della regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281; titolo II: entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla regione; titolo III: entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali; titolo IV: entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti; titolo V: entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie; titolo VI: entrate per contabilita' speciali. Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate si ripartiscono in categorie secondo la loro natura e secondo il loro oggetto in capitoli che costituiscono le unita' fondamentali per la classificazione delle entrate. Il bilancio contiene, per l'entrata, un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.
Testo in vigore dal 1 giugno 1976 al 16 aprile 2000
