Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 1 i progetti sono sottoposti al Ministero dei lavori pubblici per l'accertamento di cui all'articolo 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni. In deroga alle disposizioni di legge vigenti le opere non comportano necessita' di varianti allo strumento urbanistico quando riguardino:

  • a)lavori di manutenzione straordinaria;
  • b)lavori di adattamento e di ristrutturazione. Il sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici ove ne sia prescritto il nulla osta dovra' pronunciarsi sui progetti delle opere di cui all'articolo 1 entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il nulla osta questo si intende rilasciato. Resta applicabile ogni piu' favorevole disposizione in materia per la realizzazione di opere pubbliche.

Testo vigente dal 3 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-21;967~art2 · fonte su Normattiva