I lavori di cui all'articolo 1 possono essere eseguiti dall'amministrazione penitenziaria in economia diretta fino ad un importo di lire 50 milioni ed affidati a trattativa privata e licitazione privata rispettivamente per importi fino a 300 e fino a 500 milioni. 2 Per lavori di importo superiore a 1.000 milioni di lire si applicano le norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584. Per i lavori d'importo fino a 500 milioni non viene richiesto il parere del Consiglio di Stato o di altri organi consultivi, ovvero l'approvazione di organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici. 1
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 marzo 1981, n.119
1La L. 30 marzo 1981, n.119, ha disposto (con l'art. 20) che "I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967, sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967."
L. 15 dicembre 1990, n.395
2La L. 15 dicembre 1990, n.395, ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che A parziale modifica del primo comma dell'articolo 3 della presente legge "il limite di spesa previsto per il funzionario delegato e' elevato a lire 200 milioni."
Testo vigente dal 11 gennaio 1991
