Art. 16
[1]Arresto in flagranza
[2]1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare.
[3]2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12)).
[4]3. Nell'avvalersi ((della facoltà prevista dal comma 1)) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell'età e della personalità del minorenne.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti