Art. 16

Arresto in flagranza 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare. 2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12)). 3. Nell'avvalersi ((della facolta' prevista dal comma 1)) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravita' del fatto nonche' dell'eta' e della personalita' del minorenne.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art16 · fonte su Normattiva