Art. 17 — Fermo di minorenne indiziato di delitto
1. E' consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.
Testo vigente dal 15 febbraio 1991, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva