Art. 17Fermo di minorenne indiziato di delitto

1. E' consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.

Testo vigente dal 15 febbraio 1991, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art17 · fonte su Normattiva