Art. 2
[1]Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni
[2]1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:
- a)il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- b)il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- c)la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- d)il procuratore generale presso la corte di appello;
- e)la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- f)il magistrato di sorveglianza per i minorenni. (17) (22) (26) ((28))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti