Art. 2

Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni 1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

  • a)il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  • b)il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  • c)la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  • d)il procuratore generale presso la corte di appello;
  • e)la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
  • f)il magistrato di sorveglianza per i minorenni. 17 22 26 28
Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

17

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92

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Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117

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Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100

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Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi cinque anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Testo vigente dal 12 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 31 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art2 · fonte su Normattiva