Art. 22

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 15 novembre 2023. Leggi il testo vigente →

Collocamento in comunita' 1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunita' il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunita' pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attivita' di studio o di lavoro ovvero ad altre attivita' utili per la sua educazione. 2. Il responsabile della comunita' collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4. 4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunita', il giudice puo' disporre la misura della custodia cautelare, per un tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 15 novembre 2023 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art22 · fonte su Normattiva