Art. 26
Obbligo della immediata declaratoria della non imputabilita' 1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice, quando accerta che l'imputato e' minore degli anni quattordici, pronuncia, anche di ufficio, sentenza di non luogo a procedere trattandosi di persona non imputabile.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva