Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di pronuncia additiva - Soluzione non eccedente i limiti delle attribuzioni della Corte costituzionale - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per richiesta di intervento additivo non costituente l'unica soluzione costituzionalmente obbligata, delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dell'art. 657- bis cod. proc. pen. La soluzione sollecitata dal giudice a quo , anche se consistente nell'introduzione nel sistema di una regola nuova, non eccede i limiti delle attribuzioni della Corte costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 343 del 1987 ).
sentenza 68/2019massima n. 42114 Riguarda ancheart. 657-bis Codice di procedura penale
Processo penale - Processo minorile - Sospensione del processo con messa alla prova - Esito negativo - Criteri per la determinazione della pena - Consistenza e durata delle limitazioni patite e comportamento tenuto dal minorenne durante il periodo di messa alla prova - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, nonché della finalità di tutela dell'interesse educativo del minore - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 27 e 31 Cost. - dell'art. 29 del d.P.R. n. 448 del 1988 e dell'art. 657-bis cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che, in caso di esito negativo della messa alla prova di soggetto minorenne, il giudice determina la pena da eseguire tenendo conto della consistenza e della durata delle limitazioni patite e del comportamento tenuto durante il periodo di sottoposizione alla misura, analogamente a quanto, invece, previsto per gli imputati maggiorenni dall'art. 657- bis cod. proc. pen., o dalla disciplina della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47, comma 10, della legge n. 354 del 1975, come risultante dalla sentenza n. 343 del 1987. La messa alla prova per i minorenni presenta caratteristiche peculiari, che la distinguono nettamente sia dall'omologo istituto previsto per gli imputati maggiorenni, sia dalla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, entrambi caratterizzati da prescrizioni che sono sì funzionali alla risocializzazione del soggetto, ma che al tempo stesso assumono una innegabile connotazione sanzionatoria rispetto al fatto di reato. Per converso, alla messa alla prova per i minorenni non può essere ascritta alcuna funzione sanzionatoria, essendo concepita dal legislatore come in larga parte svincolata da un rapporto di proporzionalità rispetto al reato ed esclusivamente orientata a stimolare un percorso rieducativo del minore. ( Pre cedenti citati: sentenze n. 91 del 2018, n. 125 del 1995 e n. 343 del 1987 ).
sentenza 68/2019massima n. 42115 Riguarda ancheart. 657-bis Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO E MESSA ALLA PROVA - CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO - COLLEGAMENTO CON LA FINALITA' DEL RECUPERO DEL MINORE - PROVVEDIMENTO NON CONDIZIONATO DAL CONSENSO DEL MINORE - IMPLICITO GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' PENALE - IMPUGNABILITA' DEL PROVVEDIMENTO.
La sospensione del processo con messa alla prova, di cui agli artt. 28 e 29 delle disposizioni sul processo penale minorile, costituisce un istituto del tutto nuovo nel nostro ordinamento, in quanto, pur aggiungendosi ad altre analoghe ipotesi gia' esistenti, e' caratterizzato dal fatto di inserirsi, in via incidentale, in una fase (udienza preliminare o dibattimento) antecedente la pronuncia sulla regiudicanda e di poter dar luogo, in caso di esito positivo della prova, ad una sentenza pienamente liberatoria. Questi peculiari aspetti dell'istituto in esame sottolineano il rilievo che esso assume nell'ambito del processo penale minorile, evidenziandone la stretta aderenza alla essenziale finalita' di recupero del minore deviante, mediante la sua rieducazione e il suo reinserimento sociale, cui la giustizia minorile - come la Corte ha piu' volte affermato - deve essere improntata, in ossequio al principio della tutela dei minori di cui all'art. 31 della Costituzione. In coerenza con le menzionate caratteristiche, il legislatore non ha condizionato il provvedimento 'de quo' alla prestazione del consenso da parte del minore, ma ha rimesso al giudice la decisione circa l'opportunita' di sospendere il processo al fine di valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova, prescrivendo soltanto che tale decisione sia adottata "sentite le parti". D'altro canto, il comma 3 dell'art. 28 prevede che "contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore". Pertanto, all'imputato e' attribuito dalla norma ora citata un mezzo di impugnazione con riguardo a tutti i possibili vizi di legittimita' o di motivazione dell'ordinanza che dispone la misura: tra i quali rientra anche il profilo attinente alla sussistenza di un presupposto concettuale essenziale del provvedimento, connesso ad esigenze di garanzia dell'imputato, costituito da un giudizio di responsabilita' penale che si sia formato nel giudice, in quanto altrimenti si imporrebbe il proscioglimento. - Sulla finalita' del recupero del minore, cui e' informata la giustizia penale minorile, v. S. nn. 125/1992, 206/1987 e 222/1983. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 28 Processo penale minorile
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MINORE DA PROSEGUIRSI SECONDO IL VECCHIO RITO - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - PREVISTA AMMISSIBILITA' NEL REGIME TRANSITORIO - INGIUSTIFICATA DIVERSITA' RISPETTO ALLA NORMATIVA DEL RITO ORDINARIO - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLE SCELTA DEL LEGISLATORE PER UNA GRADUALE SOSTITUZIONE DELLA NUOVA ALLA VECCHIA NORMATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nell'intento di assicurare una graduale sostituzione della nuova normativa a quella abrogata, mediante appunto l'emanazione di disposizioni di carattere transitorio, il legislatore delegato ha stabilito, riguardo ai procedimenti a carico di minori, di assicurare l'immediata operativita', anche in quelli destinati a proseguire con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, soltanto ad alcuni istituti (sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; sospensione del processo e messa alla prova; dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova; sanzioni sostitutive), ritenuti, evidentemente, particolarmente qualificanti il nuovo processo minorile. Pertanto il fatto di non aver compreso, in tale previsione derogatoria, la norma relativa all'inammissibilita' dell'azione civile e' scelta che non puo' in alcun modo ritenersi viziata da irragionevolezza. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 30 d.P.R. 28 luglio 1989, n. 272.
Riguarda ancheart. 28 Processo penale minorileart. 30 d.lgs. 272/1989art. 10 Processo penale minorileart. 30 Processo penale minorileart. 27 Processo penale minorile
PROCESSO PENALE - IMPUTATI MINORENNI - SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER MESSA IN PROVA DELLA PERSONALITA' DEL MINORE - ESTINZIONE DEL REATO IN CASO DI ESITO POSITIVO DELLA PROVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Inammissibilita' della questione per irrilevanza della stessa, in quanto vertente sugli effetti (peraltro ipotetici) di una ordinanza di sospensione del processo nel giudizio a quo non ancora emessa.
Riguarda ancheart. 30 d.lgs. 272/1989