Art. 34

Impugnazione dell'esercente la potesta' dei genitori 1. L'esercente la potesta' dei genitori puo', anche senza avere diritto alla notificazione del provvedimento, proporre l'impugnazione che spetta all'imputato minorenne. 2. Qualora sia l'imputato che l'esercente la potesta' dei genitori abbiano proposto l'impugnazione, si tiene conto, a ogni effetto, soltanto dell'impugnazione proposta dall'imputato, quando tra i due atti vi sia contraddizione. Negli altri casi, la regolarita' di una impugnazione sana l'irregolarita' dell'altra anche in relazione ai motivi.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art34 · fonte su Normattiva