Art. 7
[1]Notifiche all'esercente la potestà dei genitori
[2]1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all'esercente la potestà dei genitori. ((23))
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti