Art. 36
Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni 1. La misura di sicurezza della liberta' vigilata applicata nei confronti di minorenni e' eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21. 2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario e' applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed e' eseguita nelle forme dell'articolo 22.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva