Art. 36

Applicazione delle misure di sicurezza nei confronti dei minorenni 1. La misura di sicurezza della liberta' vigilata applicata nei confronti di minorenni e' eseguita nelle forme previste dagli articoli 20 e 21. 2. La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario e' applicata soltanto in relazione ai delitti previsti dall'articolo 23 comma 1 ed e' eseguita nelle forme dell'articolo 22.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art36 · fonte su Normattiva