Art. 6 — Servizi minorili
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Servizi minorili 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Si avvale altresi' dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 15 novembre 2023 · versione 0 su Normattiva