Art. 7
Notifiche all'esercente la potesta' dei genitori 1. L'informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullita', anche all'esercente la potesta' dei genitori. 23
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 16 settembre 2024, n. 131
23Il D.L. 16 settembre 2024, n. 131 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «responsabilita' genitoriale» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o agli altri soggetti di cui agli articoli 12 e 12-ter»".
Testo vigente dal 17 settembre 2024, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva