Art. 2 fecondazione assistitaInterventi contro la sterilita' e la infertilita'

Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, puo' promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilita' e della infertilita' e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonche' per ridurne l'incidenza, puo' incentivare gli studi e le ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e puo' altresi' promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilita' e della infertilita'. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:2004-02-19;40~art2 · fonte su Normattiva