Art. 3
Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405
Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilita' e della infertilita' umana, nonche' alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
- d-ter)l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare". Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva