Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Accesso alle relative tecniche - Donne singole - Omessa previsione - Denunciata violazione dell'interesse, anche di natura convenzionale, dell'autodeterminazione procreativa, ascrivibile anche al diritto alla tutela della vita privata, del diritto alla salute nonché disparità di trattamento sia rispetto alle coppie di diverso sesso sia in ragione delle condizioni economiche - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 202001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE, dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche la donna singola possa accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Pur a fronte dell’interpretazione di ampio respiro del concetto di libertà personale, il giudice a quo è tenuto ad assolvere all’onere di fornire una pur sintetica illustrazione delle ragioni idonee a far ravvisare nella compressione di una facoltà non corporea della persona una violazione della garanzia dell’habeas corpus, mentre nel caso di specie si è limitato ad asserirne in termini apodittici la violazione. Anche con riguardo alla condizione cui è subordinata la possibilità di dedurre la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione a norme dettate dalla CDFUE – l’afferenza della controversia all’ambito di applicazione del diritto UE – il rimettente omette qualsivoglia motivazione e non spiega le ragioni per cui sarebbero violati i richiamati articoli della Carta. (Precedenti: S. 203/2024 - mass. 46478; S. 183/2023 - mass. 45796; S. 5/2023 - mass. 45381; S. 34/2022 - mass. 44680; S. S. 28/2022 - mass. 44618).
sentenza 69/2025massima n. 46910 Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Accesso alle relative tecniche - Donne singole - Omessa previsione - Denunciata violazione dell'interesse, anche di natura convenzionale, dell'autodeterminazione procreativa, ascrivibile anche al diritto alla tutela della vita privata, del diritto alla salute nonché disparità di trattamento sia rispetto alle coppie di diverso sesso sia in ragione delle condizioni economiche - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 202001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che anche la donna singola possa accedere alle tecniche di PMA. Ferma restando l’assenza di impedimenti costituzionali all’estensione, da parte del legislatore, dell’accesso a tali tecniche anche a nuclei familiari diversi da quelli indicati nel censurato art. 5, l’omessa considerazione della donna singola supera il vaglio della non manifesta irragionevolezza e sproporzione. Sotto un primo profilo, la disposizione censurata non lede l’interesse all’autodeterminazione orientata alla genitorialità, di cui agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dal momento che la scelta del legislatore di non avallare un progetto genitoriale che conduce al concepimento di un figlio in un contesto che implica a priori l’esclusione della figura del padre è riconducibile al principio di precauzione nell’interesse dei futuri nati: la compressione dell’autodeterminazione procreativa della donna singola non è, pertanto, manifestamente irragionevole e sproporzionata. Per le stesse ragioni non è violato nemmeno il principio di autodeterminazione di cui all’art. 2 Cost., avuto riguardo al diritto alla vita privata di cui al medesimo art. 8 CEDU, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., dal momento che la scelta del legislatore di non consentire l’accesso alla PMA alla donna singola rientra nel margine di apprezzamento riconosciuto al singolo Stato. L’omessa inclusione della donna singola non lede nemmeno l’art. 32 Cost.: da un lato, l’infertilità per ragioni di età, determinata dal trascorrere del tempo, non ha natura patologica e, pertanto, non può attrarre la tutela del diritto in esame e, dall’altro, nemmeno la salute psichica della donna, sicuramente oggetto di tutela, può ricomprendere il senso di delusione per la mancata realizzazione dell’interesse all’autodeterminazione orientata alla genitorialità. La disposizione censurata, infine, non determina un’irragionevole disparità di trattamento né tra la donna singola e le coppie di sesso diverso né tra le donne singole in ragione delle diverse condizioni economiche: nel primo caso, infatti, si tratta di categorie non omogenee, non potendosi omologare l’infertilità fisiologica della donna singola alla sterilità o infertilità patologica di una coppia; nel secondo caso, la possibilità che le donne singole più abbienti possano far ricorso alla PMA all’estero è una differenza non imputabile alla disciplina statale censurata essendo, invece, la naturale conseguenza della presenza di legislazioni straniere che dettano differenti regole e – in assenza di altri vulnera costituzionali – il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all’estero non può costituire una ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione. (Precedenti: S. 161/2023 - mass. 45740; S. 221/2019 - mass. 41563 e 41564; S. 96/2015 - mass. 38390; S. 162/2014).
sentenza 69/2025massima n. 46913 Procreazione medicalmente assistita (PMA) - In genere - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da persone dello stesso sesso - Impossibilità di riconoscimento del figlio eventualmente nato - Asserita estensione in caso di ricorso alla PMA da parte di una coppia dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di un loro componente (crioconservato anteriormente alla rettificazione di attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile dell'altro - Conseguente necessità di rigettare l'istanza di dichiarazione giudiziale di paternità, in base alla normativa codicistica non censurata (art. 269 cod. civ.) - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, della protezione dell'infanzia e del diritto dei figli alla bigenitorialità, nonché lesione del diritto alla salute e dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, con particolare riguardo al divieto di discriminazione e al diritto al rispetto della vita privata - Erroneità del presupposto normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 202001).
Sono dichiarate inammissibili, per erroneità del presupposto normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Como, prima sez. civile, in composizione collegiale, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, par. 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, e agli artt. 2, 3 e 9 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui, limitando l’accesso alle tecniche di PMA alle sole coppie di sesso diverso, impedirebbero l’impossibilità del riconoscimento da parte del genitore biologico che abbia mutato sesso, così precludendo, ai sensi dell’art. 250 cod. civ., l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità. Il rimettente censura norme che hanno a oggetto il diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA, senza perciò confrontarsi adeguatamente con il complessivo quadro normativo in materia, sull’erroneo presupposto che il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie omosessuali sancito dall’art. 5 (e presidiato dall’art. 12) della legge n. 40 del 2004 precluda al soggetto che, nell’ambito di una fecondazione omologa, ha fornito il proprio contributo maschile alla procreazione ed è poi divenuto donna, di procedere al riconoscimento dei figli e, correlativamente, di essere potenziale destinatario della relativa dichiarazione giudiziale di paternità. Al contrario, l’assetto normativo codicistico rappresentato dagli artt. 250 e 269 cod. civ. pone come presupposto (necessario e sufficiente) per l’accoglimento dell’istanza di dichiarazione giudiziale di paternità l’accertamento del legame biologico tra genitore e figlio. Dunque, il Tribunale era chiamato unicamente ad accertare il dato biologico dell’apporto alla procreazione (nel caso di specie, pacifico). Nessun rilievo ostativo poteva assumere la normativa censurata, in quanto relativa al diverso profilo dell’accesso alle tecniche di PMA. D’altronde, rispetto alla sussistenza del legame biologico tra genitore e figlio (rappresentato, nel caso in esame, dall’aver fornito i gameti maschili) non incide la vicenda del (successivo) mutamento di sesso di colui che ha dato il proprio apporto alla procreazione.
Riguarda ancheart. 12 Procreazione medicalmente assistita
Thema decidendum - Deduzioni dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Evocazione di parametri diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati nell'ordinanza di rimessione - Esclusione del loro esame.
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione: con la conseguenza che non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Nel caso di specie, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 4, 5 e 12, comma 2, della legge n. 40 del 2004, promosse dal Tribunale di Bolzano, non possono tenere conto delle deduzioni svolte dalle parti costituite, intese a dimostrare che le norme censurate contrastano anche con parametri diversi e ulteriori rispetto a quelli evocati dal giudice a quo). ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2019, n. 194 del 2018, n. 161 del 2018, n. 12 del 2018 e n. 4 del 2018 ).
Riguarda ancheart. 12 Procreazione medicalmente assistitaart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistita
Giudice rimettente - Giudice ordinario in fase cautelare - Possibilità di sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale - Presupposti.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata anche in sede cautelare, sia quando il giudice non abbia ancora provveduto sull'istanza dei ricorrenti, sia quando abbia concesso la misura richiesta, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere del quale il giudice fruisce in quella sede. (Nel caso di specie, è ammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, 4, 5 e 12, comma 2, della legge n. 40 del 2004, promosso dal Tribunale di Pordenone e dal Tribunale di Bolzano, entrambi investiti del ricorso cautelare proposto ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ). ( Precedenti citati: sentenze n. 84 del 2016, n. 96 del 2015, n. 162 del 2014 e n. 151 del 2009; ordinanza n. 150 del 2012 ).
Riguarda ancheart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 12 Procreazione medicalmente assistita
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla non manifesta infondatezza - Esposizione adeguata delle ragioni del denunciato contrasto delle norme censurate con i parametri evocati - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserito difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004. Il giudice a quo ha esposto in modo, primo visu , del tutto adeguato le ragioni del denunciato contrasto delle norme censurate con gli artt. 2, 3 e 32, primo comma, Cost. Quanto ai parametri residui (artt. 31, secondo comma, e 117, primo comma, Cost.), le deduzioni del rimettente, se pure alquanto stringate, permettono comunque sia di cogliere il nucleo delle censure, anche perché collegate a quelle relative agli altri parametri.
Riguarda ancheart. 12 Procreazione medicalmente assistita
Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secundum constitutionem - Esclusione da parte dei rimettenti in ragione dell'univoco tenore letterale dell'enunciato normativo - Correttezza dell'operazione ermeneutica svolta.
Per costante giurisprudenza costituzionale l'onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all'incidente di costituzionalità, allorché il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione. (Nel caso di specie, correttamente il Tribunale di Pordenone e il Tribunale di Bolzano escludono la praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione dei censurati artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, ritenendo che una simile operazione ermeneutica trovi un insormontabile ostacolo nell'univoco tenore letterale dell'enunciato normativo). ( Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2019, n. 268 del 2017, n. 83 del 2017, n. 241 del 2016 e n. 36 del 2016; ordinanza n. 207 del 2018 ).
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Thema decidendum - Individuazione dei termini della questione incidentale - Desumibilità dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, le censure del Tribunale di Pordenone debbono intendersi riferite alla parte in cui limitano l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali formate da sole donne. Il rimettente non ha infatti incluso tra quelle sottoposte a scrutinio la disposizione di cui all'art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che vieta in assoluto, sotto minaccia di sanzione penale, la pratica della maternità surrogata (o gestazione per altri), attraverso la quale passa necessariamente la genitorialità artificiale delle coppie omosessuali maschili.
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Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso (nella specie: femminile) - Sanzioni in caso di inosservanza - Denunciata disparità di trattamento, nonché violazione del diritto alla genitorialità dell'individuo, alla protezione della maternità, della salute psico-fisica dell'individuo, al rispetto della vita familiare e all'orientamento sessuale tutelati anche in via convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Pordenone in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, Cost., e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU - degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge n. 40 del 2004, nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, della stessa legge, che, rispettivamente, limitano l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di sesso diverso e sanzionano, di riflesso, chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da soggetti dello stesso sesso (nel caso a quo: femminile). L'esclusione dalla PMA delle coppie formate da due donne non è fonte di alcuna distonia e neppure di una discriminazione basata sull'orientamento sessuale - come rilevato anche dalla Corte EDU, in correlazione con le disposizioni convenzionali evocate - posto che l'infertilità "fisiologica" della coppia omosessuale (femminile) non è affatto omologabile all'infertilità (di tipo assoluto e irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive, così come non lo è l'infertilità "fisiologica" della donna sola e della coppia eterosessuale in età avanzata, trattandosi di fenomeni chiaramente e ontologicamente distinti. Inoltre è esclusa la violazione dell'art. 31, secondo comma, Cost., il quale riguarda la maternità e non l'aspirazione a diventare genitore. Le disposizioni censurate nemmeno producono un'ingiustificata disparità di trattamento in base alle capacità economiche: in assenza di altri vulnera costituzionali, il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all'estero - in Stati ove le pratiche di PMA sono consentite alle coppie omosessuali - non può costituire una valida ragione per ritenere sussistente un'ingiustificata disparità di trattamento. Né infine è ravvisabile la violazione del diritto alla salute, in quanto la sua tutela costituzionale non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno che una coppia (o anche un individuo) reputi essenziale, sull'assunto che l'impossibilità di formare una famiglia con figli assieme al partner possa incidere negativamente sulla salute psicofisica della coppia. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2018, n. 84 del 2016, n. 96 del 2015, n. 170 del 2014, n. 162 del 2014, n. 210 del 2013, n. 138 del 2010, n. 349 del 2007, n. 45 del 2005 e n. 347 del 1998 ).
Riguarda ancheart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 12 Procreazione medicalmente assistita
Procreazione medicalmente assistita (PMA) - Accesso alle tecniche - Divieto per le coppie composte da soggetti dello stesso sesso (nella specie: femminile) - Sanzioni per l'inosservanza - Denunciata disparità di trattamento, nonché violazione del diritto alla genitorialità dell'individuo, alla protezione della maternità, della salute compromessa da patologie, al rispetto della vita familiare e all'orientamento sessuale tutelati anche in via convenzionale e internazionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Bolzano in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, par. 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e agli artt. 5, 6, 22, par. 1, 23, par. 1, e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - degli artt. 5, limitatamente alle parole «di sesso diverso», e 12, comma 2, limitatamente alle parole «dello stesso sesso o», «anche in combinato disposto con i commi 9 e 10», nonché degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge n. 40 del 2004. Le norme censurate, che non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie formate da due persone di sesso femminile, non violano la tutela costituzionale della salute, che non può essere estesa alle componenti di una coppia omosessuale affette da patologie riproduttive, atteso che le suddette patologie, pur rappresentando un dato significativo nell'ambito della coppia eterosessuale - in quanto ne fanno venir meno la normale fertilità - rappresentano una variabile irrilevante nell'ambito della coppia omosessuale, la quale sarebbe infertile in ogni caso. Quanto all'asserita violazione del diritto a costituire una famiglia, la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli e, d'altra parte, la libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti, e ciò particolarmente quando si discuta della scelta di ricorrere a tecniche di PMA. Nella specie, peraltro, la scelta espressa dalle disposizioni censurate si rivela non eccedente il margine di discrezionalità del quale il legislatore fruisce, pur rimanendo quest'ultima aperta a soluzioni di segno diverso, in parallelo all'evolversi dell'apprezzamento sociale della fenomenologia considerata. Il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all'estero non può inoltre costituire una valida ragione per dubitare della sua conformità a Costituzione; diversamente opinando, la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata, per evitare una lesione del principio di eguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia. Né è violato l'art. 31, secondo comma, Cost., il quale riguarda la maternità e non l'aspirazione a diventare genitore. Infine, la denunciata violazione dell'art. 11 Cost. - richiamato peraltro solo in dispositivo con riferimento tanto a disposizioni convenzionali che a varie disposizioni di convenzioni internazionali - si riferisce a parametro inconferente, posto che dalle indicate convenzioni internazionali non derivano limitazioni di sovranità nei confronti dello Stato italiano. ( Precedenti citati: sentenze n. 22 del 2018, n. 210 del 2013 n. 170 del 2014, n. 162 del 2014, n. 138 del 2010, n. 349 del 2007 ). Il compito di bilanciare i diversi interessi costituzionalmente protetti deve ritenersi affidato in via primaria al legislatore, quale interprete della collettività nazionale, salvo il successivo sindacato sulle soluzioni adottate da parte della Corte costituzionale, onde verificare che esse non decampino dall'alveo della ragionevolezza.
Riguarda ancheart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 12 Procreazione medicalmente assistita
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti che non sono stati parti del giudizio a quo e che non sono titolari di interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Sono dichiarati inammissibili gli interventi del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e dell'Avvocatura per i diritti LGBTI nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma risultante dal combinato disposto degli artt. 250 e 449 cod. civ. e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000. Detti soggetti non sono stati parti nel giudizio a quo e non sono titolari di interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso, sebbene di meri indiretti, e più generali, interessi, connessi ai loro scopi statutari. Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2019, n. 217 del 2018 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 141 del 2019, n. 194 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016 e n. 84 del 2016 ).
Riguarda ancheart. 250 Codice civileart. 449 Codice civileart. 29 d.P.R. 396/2000art. 8 Procreazione medicalmente assistita
Prospettazione della questione incidentale - Resistenza delle affermazioni del rimettente al dedotto difetto di rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza per erroneità del presupposto interpretativo, della questione di legittimità costituzionale della «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449 cod. civ.; 29, comma 2, e 44, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000; 5 e 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in base all'art. 33 della legge n. 218 del 1995. Dalla legislazione e dalle pronunce costituzionali citate dal giudice a quo resiste, infatti, a censura l'affermazione, assunta in premessa dal rimettente, che «allo stato», nel nostro ordinamento, è «escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello stesso sesso».
Riguarda ancheart. 250 Codice civileart. 449 Codice civileart. 29 d.P.R. 396/2000art. 44 d.P.R. 396/2000art. 8 Procreazione medicalmente assistita
Filiazione - Formazione in Italia dell'atto di nascita di minore straniero - Possibilità che vengano riconosciute come genitrici due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita in base alla legge straniera applicabile - Esclusione - Denunciata irragionevole discriminazione, violazione del diritto del figlio al riconoscimento di una formazione sociale, alla prova precostituita della filiazione e a ricevere mantenimento e istruzione da entrambi i genitori, nonché lesione dell'interesse del fanciullo, anche in via convenzionale, alla doppia genitorialità - Irrisolta alternatività dell'oggetto della questione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo - della «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449 cod. civ.; 29, comma 2, e 44, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000; 5 e 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in base all'art. 33 della legge n. 218 del 1995. Il rimettente non chiarisce se la "norma desunta", della quale auspica la caducazione, sia: (a) la stessa norma interna sulla eterogenitorialità, di cui egli presupponga la necessaria applicabilità in sede di formazione (ma non anche, peraltro, di trascrizione) dell'atto di nascita di un minore cittadino straniero; ovvero (b) una norma sulla "azione amministrativa", regolatrice dell'attività dell'ufficiale di stato civile, che gli impedirebbe di formare l'atto di nascita di un minore straniero in cui si riconosca al medesimo uno status previsto dalla sua legge nazionale, ma non da quella italiana. Né il giudice a quo prende in esame le disposizioni, maggiormente attinenti al tema dell'incidente di costituzionalità, con le quali il legislatore ha individuato le norme di applicazione necessaria nella specifica materia della filiazione (artt. 33, comma 4, e 36- bis della legge n. 218 del 1995).
Riguarda ancheart. 250 Codice civileart. 449 Codice civileart. 29 d.P.R. 396/2000art. 44 d.P.R. 396/2000art. 8 Procreazione medicalmente assistita
SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO RISERVATO ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI RIPRODUTTIVI DERIVANTI DA STERILITÀ O INFERTILITÀ - NORME CONCERNENTI I SOGGETTI, IL PRINCIPIO DI GRADUALITÀ, LA REVOCABILITÀ DEL CONSENSO, IL NUMERO DEGLI EMBRIONI PRODUCIBILI E LA LORO CONSERVAZIONE, L’INTERVENTO SULL’EMBRIONE CON FINALITÀ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE GENERALI - RICHIESTA DI ABROGAZIONE PARZIALE DELLE NORME, AL FINE DI AMPLIARE LE POSSIBILITÀ DI RICORSO ALLE TECNICHE DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' relativa ad alcune parti degli artt. 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, diretta a consentire l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità; ad escludere dai principi che regolano l'applicazione delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell'ovulo; a consentire interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche e terapeutiche anche diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero. Essa, invero, non ha per oggetto le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum' ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. La proposta riguarda, infatti, aspetti specifici della disciplina della procreazione medicalmente assistita che rientrano nell'ambito della discrezionalità legislativa, cosicché la loro abrogazione non comporta il venir meno di una tutela costituzionalmente necessaria. Analoghe considerazioni valgono ad escludere qualsiasi possibilità di contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Il quesito, pur a contenuto plurimo, presenta, d'altro canto, il necessario carattere di omogeneità. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione, infatti, sono tra loro intimamente connesse, anche in conseguenza della sostanziale omogeneità dell'intero testo normativo, recante la completa ed esclusiva disciplina della procreazione medicalmente assistita, ed è inoltre individuabile la matrice razionalmente unitaria del quesito stesso, riconducibile alla rimozione di una serie di limiti all'accesso e allo svolgimento delle procedure di procreazione medicalmente assistita. La normativa di risulta non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici.
sentenza 47/2005massima n. 29502 Riguarda ancheart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 6 Procreazione medicalmente assistitaart. 13 Procreazione medicalmente assistitaart. 14 Procreazione medicalmente assistita
SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO RISERVATO ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI RIPRODUTTIVI DERIVANTI DA STERILITÀ O INFERTILITÀ - NORME CONCERNENTI LE FINALITÀ DELLA LEGGE, I SOGGETTI COINVOLTI E IL CONCEPITO, IL PRINCIPIO DI GRADUALITÀ, LA REVOCABILITÀ DEL CONSENSO, IL NUMERO DEGLI EMBRIONI PRODUCIBILI E LA LORO CONSERVAZIONE, L’INTERVENTO SULL’EMBRIONE CON FINALITÀ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE GENERALI - RICHIESTA DI ABROGAZIONE IN TUTTO O IN PARTE DELLE NORME, AL FINE DI ELIMINARE IL PRINCIPIO DI PREVALENZA DEI DIRITTI DEL CONCEPITO E DI AMPLIARE LE POSSIBILITÀ DI RICORSO ALLE TECNICHE DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' relativa, in tutto o in parte, agli artt. 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, diretta a consentire l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità, eliminando tra l'altro, attraverso l'integrale abrogazione dell'art. 1, l'enunciazione della finalità di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito; ad escludere dai principi che regolano l'applicazione delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell'ovulo; a consentire interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche anche diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero. Essa non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum' ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, va escluso che le specifiche disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. Per quanto concerne l'art. 1 della legge, di cui si propone l'abrogazione totale, e quindi anche nella parte in cui afferma che la legge «assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito», è sufficiente osservare che la norma presenta per tale ultimo aspetto un contenuto meramente enunciativo, dovendosi ricavare la tutela di tutti i soggetti coinvolti e, quindi, anche del concepito, dal complesso delle altre disposizioni della legge. La eventuale abrogazione di tale ultima parte dell'art. 1 non incontra, pertanto, ostacoli di ordine costituzionale. Per il resto, la proposta riguarda aspetti specifici della disciplina della procreazione medicalmente assistita che rientrano nell'ambito della discrezionalità legislativa, cosicché la loro abrogazione non comporta il venir meno di una tutela costituzionalmente necessaria. Analoghe considerazioni valgono ad escludere qualsiasi possibilità di contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Il quesito, pur a contenuto plurimo, presenta d'altro canto il necessario carattere di omogeneità. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione, infatti, sono tra loro intimamente connesse, anche in conseguenza della sostanziale omogeneità dell'intero testo normativo, recante la completa ed esclusiva disciplina della procreazione medicalmente assistita, ed è inoltre individuabile la matrice razionalmente unitaria del quesito stesso, oggettivamente riconducibile – al di là della articolata titolazione e delle stesse intenzioni dei proponenti – alla rimozione di una serie di limiti all'accesso e allo svolgimento delle procedure di procreazione medicalmente assistita. La normativa di risulta non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici.
sentenza 48/2005massima n. 29503 Riguarda ancheart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 6 Procreazione medicalmente assistitaart. 13 Procreazione medicalmente assistitaart. 14 Procreazione medicalmente assistita