Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Procreazione medicalmente assistita - Divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull'embrione che non risulti finalizzata alla tutela dello stesso - Asserita illogicità ed irragionevolezza - Richiesta di pronuncia additiva in una materia riservata alla discrezionalità politica del legislatore - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, commi 1, 2 e 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 9, 13, 31, 32 e 33, primo comma, Cost., in quanto vieta in modo assoluto qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull'embrione umano che non sia finalizzata, in assenza di metodologie alternative, alla tutela della salute e allo sviluppo dello stesso. Il quesito rimanda al conflitto, gravido di implicazioni etiche oltreché giuridiche, tra il diritto della scienza (e i vantaggi della ricerca ad esso collegati) e il diritto dell'embrione, per il profilo della tutela (debole o forte) ad esso dovuta in ragione e in misura del (più o meno ampio) grado di soggettività e di dignità antropologica che gli venga riconosciuto. Sulla soluzione di questo conflitto i giuristi, gli scienziati e la società civile sono profondamente divisi; ed anche le legislazioni, i comitati etici e le commissioni speciali dei molti Paesi che hanno approfondito il problema non sono pervenuti a risultati generalmente condivisi. La Corte di Strasburgo, escludendo nella sentenza della Grande Chambre del 27 agosto 2015 (Parrillo contro Italia) che il censurato divieto di sperimentazione violasse l'art. 8 della CEDU, ha osservato che la donazione degli embrioni non destinati a impianto solleva delicate questioni morali ed etiche sulle quali non esiste un vasto consenso europeo e che il Governo italiano non ha ecceduto l'ampio margine di discrezionalità che gli compete. Pertanto, nella scelta (ampiamente divisiva sul piano etico e scientifico, in assenza di soluzioni uniformi nella legislazione europea) tra il rispetto del principio della vita, che si racchiude nell'embrione, e le esigenze della ricerca scientifica, la linea di composizione tra gli opposti interessi attiene all'area degli interventi con cui il legislatore, quale interprete della volontà della collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza sociale. Quella recata dalla normativa impugnata è una scelta di così elevata discrezionalità, per i profili assiologici che la connotano, da sottrarsi, per ciò stesso, al sindacato di costituzionalità. Per di più, una diversa ponderazione dei valori in conflitto, nella direzione di una maggiore apertura alle esigenze della collettività correlate alle prospettive della ricerca scientifica, non potrebbe comunque introdursi nel tessuto normativo per via di un intervento additivo, stante il carattere non "a rima obbligata" di esso. Il differente bilanciamento, che per mezzo dell'incidente di costituzionalità si vorrebbe sovrapporre a quello presidiato dalla normativa scrutinata, non potrebbe, infatti, non attraversare (e misurarsi con) una serie di molteplici opzioni intermedie, inevitabilmente riservate al legislatore. Unicamente a quest'ultimo compete la valutazione di opportunità (sulla base anche delle "evidenze scientifiche" e del loro raggiunto grado di condivisione a livello sovranazionale) in ordine, tra l'altro, all'utilizzazione, a fini di ricerca, dei soli embrioni affetti da malattia - e da quali malattie - ovvero anche di quelli scientificamente "non biopsabili"; alla selezione degli obiettivi e delle specifiche finalità della ricerca suscettibili di giustificare il "sacrificio" dell'embrione; all'eventualità, ed alla determinazione della durata, di un previo periodo di crioconservazione; all'opportunità o meno di un successivo interpello della coppia, o della donna, che ne verifichi la confermata volontà di abbandono dell'embrione e di sua destinazione alla sperimentazione; alle cautele più idonee ad evitare la "commercializzazione" degli embrioni residui. Sulla possibilità di sollevare questioni di costituzionalità nell'ambito di procedimenti d'urgenza, purché il rimettente non abbia provveduto in via definitiva sull'istanza cautelare e, dunque, consumato la propria potestas iudicandi , v., per tutte, le citate sentenze nn. 96/2015, 200/2014, 162/2014, 172/2012 e 151/2009. Sui limiti entro cui l'ordinamento ammette la possibilità di creare embrioni soprannumerari o residuali e, dunque, di derogare al generale divieto di crioconservazione, v. le citate sentenze nn. 151/2009 e 96/2015, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua di talune disposizioni della legge n. 40 del 2004. Sui profili penalistici della legge n. 40 del 2004, v. la citata sentenza n. 229/2015 che, da un lato, ha eroso il campo di applicazione della norma incriminatrice del reato di selezione degli embrioni, allineandolo a quanto deciso con la sentenza n. 96 del 2015, e, dall'altro, ha ritenuto costituzionalmente compatibile il divieto penalmente sanzionato di soppressione degli embrioni. Per l'affermazione che la dignità dell'embrione, quale entità che ha in sé il principio della vita (ancorché in uno stadio di sviluppo non predefinito dal legislatore e tuttora non univocamente individuato dalla scienza), costituisce, comunque, un valore di rilievo costituzionale, riconducibile al precetto generale dell'art. 2 Cost., v. la citata sentenza n. 229/2015. Per l'affermazione che la tutela dell'embrione non è suscettibile di affievolimento (ove e) per il solo fatto che si tratti di embrioni affetti da malformazione genetica, v. la citata sentenza n. 229/2015. Sulla necessità che anche la tutela dell'embrione, al pari di ogni altro valore costituzionale, sia assoggettata a bilanciamento, specie a fini di tutela delle esigenze della procreazione e della salute della donna, v. le citate sentenze nn. 151/2009 e 96/2015. Sull'ammissibilità della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 13 della legge n. 40 del 2004, v. la citata sentenza n. 46/2005.
sentenza 84/2016massima n. 38831 Procreazione medicalmente assistita - Divieto, penalmente sanzionato, di selezionare a scopo eugenetico gli embrioni - Mancata esclusione dell'ipotesi in cui la condotta dei sanitari sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 1978 e accertate da apposite strutture pubbliche - Condotta divenuta lecita per effetto della sentenza n. 96 del 2015 - Necessità di escludere la sanzione penale, per il principio di non contraddizione, nei termini e nei limiti di cui alla predetta sentenza - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle altre censure.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, commi 3, lett. b ), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lett. b ), della legge n. 194 del 1978 e accertate da apposite strutture pubbliche. Infatti, con la sentenza n. 96 del 2015, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della stessa legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, accertate da apposite strutture pubbliche. Quanto è divenuto lecito per effetto della pronuncia da ultimo citata non può più, per il principio di non contraddizione, essere attratto nella sfera del penalmente rilevante. (Restano assorbite le altre censure) Sull'illegittimità costituzionale del divieto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per le coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, v. la citata sentenza n. 96/2015.
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - DIAGNOSI PREIMPIANTO SULL'EMBRIONE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DI EVENTUALI PATOLOGIE (IN SPECIE, MALATTIE GENETICHE DI CUI SIANO PORTATORI I POTENZIALI GENITORI) - POSSIBILITÀ DI OTTENERLA SU RICHIESTA DEI SOGGETTI CHE HANNO AVUTO ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA - ESCLUSIONE (PUR QUANDO L'OMISSIONE DELLA SUDDETTA DIAGNOSI IMPLICHI UN ACCERTATO PERICOLO GRAVE ED ATTUALE PER LA SALUTE PSICO-FISICA DELLA DONNA) - LAMENTATA LESIONE DEL FONDAMENTALE DIRITTO DELLA DONNA ALLA SALUTE E INADEGUATA TUTELA DELL'EMBRIONE - DENUNCIATA DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA POSSIBILITÀ DI DIAGNOSI PRENATALE ED AL DIRITTO DEI GENITORI ALL'INFORMAZIONE SULLA SALUTE DEL FETO IN CORSO DI GRAVIDANZA - QUESTIONE POSTA IN MODO CONTRADDITTORIO, PERCHÉ VOLTA ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI UNA NORMA DESUMIBILE ANCHE DA ALTRE DISPOSIZIONI NON IMPUGNATE E DALL'INTERO TESTO LEGISLATIVO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 della Costituzione "nella parte in cui fa divieto di ottenere, su richiesta dei soggetti che hanno avuto accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, la diagnosi preimpianto sull'embrione ai fini dell'accertamento di eventuali patologie". Invero, a prescindere dall'irreversibilità degli effetti del provvedimento richiesto in sede cautelare e dall'adeguatezza di quanto dedotto a conforto dell'asserita inconsistenza del "rischio di inutilizzabilità (dell'embrione) a causa della diagnosi reimpianto", il giudice a quo incorre in un'evidente contraddizione nel sollevare una questione volta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una specifica disposizione nella parte relativa ad una norma (divieto di sottoporre l'embrione prima dell'impianto a diagnosi per l'accertamento di eventuali patologie) che, secondo l'impostazione dell'ordinanza di remissione, sarebbe desumibile anche da altri articoli della stessa legge non impugnati, nonché dall'interpretazione dell'intero testo legislativo "alla luce dei suoi criteri ispiratori".
SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - PRODUZIONE E UTILIZZO DI EMBRIONI UMANI MEDIANTE TRASFERIMENTO DI NUCLEO E DI CRIOCONSERVAZIONE, A FINI NON RIPRODUTTIVI - DIVIETO - RICHIESTA REFERENDARIA PER L'ABROGAZIONE PARZIALE DELLE NORME RELATIVE, FINALIZZATA AD AMPLIARE LA POSSIBILITÀ DI RICERCA CLINICA E SPERIMENTALE SUGLI EMBRIONI CON FINALITÀ TERAPEUTICHE E DIAGNOSTICHE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' relativa ad alcune parti degli artt. 12, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, diretta ad ampliare la possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni con finalità terapeutiche e diagnostiche, sia attraverso la rimozione dei limiti di cui all'art. 13, comma 2, sia attraverso l'eliminazione dei divieti di clonazione mediante trasferimento di nucleo e di crioconservazione, in quanto procedure strumentali alle tecniche di utilizzo delle cellule staminali, fermo restando tuttavia il divieto di realizzare processi volti ad ottenere un essere umano identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto. Essa, invero, non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum' ed è al tempo stesso rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, a partire dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. La richiesta referendaria non si pone, d'altro canto, in contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Oggetto del divieto di cui all'art. 1 del richiamato Protocollo addizionale sono, infatti, solamente gli interventi diretti ad ottenere un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto, e tali interventi – come si è già osservato – restano vietati anche alla stregua della normativa di risulta. Il quesito presenta, sotto altro aspetto, il necessario carattere di omogeneità. La proposta referendaria mira, univocamente, ad ampliare le possibilità di ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani con finalità terapeutiche e diagnostiche e tutte le singole parti del quesito sono coerenti con tale matrice unitaria.
sentenza 46/2005massima n. 29501 Riguarda ancheart. 12 Procreazione medicalmente assistitaart. 14 Procreazione medicalmente assistita
SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO RISERVATO ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI RIPRODUTTIVI DERIVANTI DA STERILITÀ O INFERTILITÀ - NORME CONCERNENTI I SOGGETTI, IL PRINCIPIO DI GRADUALITÀ, LA REVOCABILITÀ DEL CONSENSO, IL NUMERO DEGLI EMBRIONI PRODUCIBILI E LA LORO CONSERVAZIONE, L’INTERVENTO SULL’EMBRIONE CON FINALITÀ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE GENERALI - RICHIESTA DI ABROGAZIONE PARZIALE DELLE NORME, AL FINE DI AMPLIARE LE POSSIBILITÀ DI RICORSO ALLE TECNICHE DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' relativa ad alcune parti degli artt. 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, diretta a consentire l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità; ad escludere dai principi che regolano l'applicazione delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell'ovulo; a consentire interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche e terapeutiche anche diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero. Essa, invero, non ha per oggetto le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum' ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, va escluso che le disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. La proposta riguarda, infatti, aspetti specifici della disciplina della procreazione medicalmente assistita che rientrano nell'ambito della discrezionalità legislativa, cosicché la loro abrogazione non comporta il venir meno di una tutela costituzionalmente necessaria. Analoghe considerazioni valgono ad escludere qualsiasi possibilità di contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Il quesito, pur a contenuto plurimo, presenta, d'altro canto, il necessario carattere di omogeneità. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione, infatti, sono tra loro intimamente connesse, anche in conseguenza della sostanziale omogeneità dell'intero testo normativo, recante la completa ed esclusiva disciplina della procreazione medicalmente assistita, ed è inoltre individuabile la matrice razionalmente unitaria del quesito stesso, riconducibile alla rimozione di una serie di limiti all'accesso e allo svolgimento delle procedure di procreazione medicalmente assistita. La normativa di risulta non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici.
sentenza 47/2005massima n. 29502 Riguarda ancheart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 5 Procreazione medicalmente assistitaart. 6 Procreazione medicalmente assistitaart. 14 Procreazione medicalmente assistita
SALUTE - RICERCA SCIENTIFICA - PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO RISERVATO ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI RIPRODUTTIVI DERIVANTI DA STERILITÀ O INFERTILITÀ - NORME CONCERNENTI LE FINALITÀ DELLA LEGGE, I SOGGETTI COINVOLTI E IL CONCEPITO, IL PRINCIPIO DI GRADUALITÀ, LA REVOCABILITÀ DEL CONSENSO, IL NUMERO DEGLI EMBRIONI PRODUCIBILI E LA LORO CONSERVAZIONE, L’INTERVENTO SULL’EMBRIONE CON FINALITÀ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE GENERALI - RICHIESTA DI ABROGAZIONE IN TUTTO O IN PARTE DELLE NORME, AL FINE DI ELIMINARE IL PRINCIPIO DI PREVALENZA DEI DIRITTI DEL CONCEPITO E DI AMPLIARE LE POSSIBILITÀ DI RICORSO ALLE TECNICHE DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE - AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO.
E’ ammissibile la richiesta di 'referendum' relativa, in tutto o in parte, agli artt. 1, 4, 5, 6, 13 e 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, diretta a consentire l'accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità, eliminando tra l'altro, attraverso l'integrale abrogazione dell'art. 1, l'enunciazione della finalità di tutela dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito; ad escludere dai principi che regolano l'applicazione delle relative tecniche quello della gradualità; a consentire la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell'ovulo; a consentire interventi sull'embrione aventi finalità diagnostiche anche diverse da quelle previste dall'art. 13, comma 2, della legge; a consentire la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre; a consentire la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell'utero. Essa non riguarda le leggi per le quali l'art. 75, secondo comma, della Costituzione espressamente esclude il 'referendum' ed è, al tempo stesso, rispettosa dei limiti ulteriori che questa Corte, sin dalla sentenza n. 16 del 1978, ha desunto in via interpretativa dal sistema costituzionale. In particolare, va escluso che le specifiche disposizioni di legge oggetto del quesito possano ritenersi a contenuto costituzionalmente vincolato o necessario, così da sottrarsi alla possibilità di abrogazione referendaria. Per quanto concerne l'art. 1 della legge, di cui si propone l'abrogazione totale, e quindi anche nella parte in cui afferma che la legge «assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito», è sufficiente osservare che la norma presenta per tale ultimo aspetto un contenuto meramente enunciativo, dovendosi ricavare la tutela di tutti i soggetti coinvolti e, quindi, anche del concepito, dal complesso delle altre disposizioni della legge. La eventuale abrogazione di tale ultima parte dell'art. 1 non incontra, pertanto, ostacoli di ordine costituzionale. Per il resto, la proposta riguarda aspetti specifici della disciplina della procreazione medicalmente assistita che rientrano nell'ambito della discrezionalità legislativa, cosicché la loro abrogazione non comporta il venir meno di una tutela costituzionalmente necessaria. Analoghe considerazioni valgono ad escludere qualsiasi possibilità di contrasto con i principi posti dalla Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, e dal Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani, cui si è data esecuzione con legge 28 marzo 2001, n. 145. Il quesito, pur a contenuto plurimo, presenta d'altro canto il necessario carattere di omogeneità. Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione, infatti, sono tra loro intimamente connesse, anche in conseguenza della sostanziale omogeneità dell'intero testo normativo, recante la completa ed esclusiva disciplina della procreazione medicalmente assistita, ed è inoltre individuabile la matrice razionalmente unitaria del quesito stesso, oggettivamente riconducibile – al di là della articolata titolazione e delle stesse intenzioni dei proponenti – alla rimozione di una serie di limiti all'accesso e allo svolgimento delle procedure di procreazione medicalmente assistita. La normativa di risulta non presenta, infine, elementi di contraddittorietà che non siano risolvibili alla stregua dei normali canoni ermeneutici.
sentenza 48/2005massima n. 29503 Riguarda ancheart. 1 Procreazione medicalmente assistitaart. 4 Procreazione medicalmente assistitaart. 5 Procreazione medicalmente assistitaart. 6 Procreazione medicalmente assistitaart. 14 Procreazione medicalmente assistita