Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Stato civile - In genere - Nato in Italia da coppia di donne che hanno fatto ricorso all'estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) - Riconoscimento e attribuzione dello status di figlio - Preclusione e cancellazione dall'atto di nascita del riconoscimento operato dalla c.d. madre intenzionale - Irragionevolezza, lesione dell'identità personale e dei plurimi diritti dei figli, anche nati fuori dal matrimonio, a uno stato giuridico certo e stabile sin dalla nascita, all'inserimento e alla permanenza nel nucleo familiare, al riconoscimento della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, anche di coppia omosessuale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 243001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., l’art. 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero, in osservanza delle norme ivi vigenti, a tecniche di procreazione medicalmente assistita ha lo stato di figlio riconosciuto anche della donna che, del pari, ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale. La disposizione censurata dal Tribunale di Lucca, sez. civile, lede il migliore interesse del minore, collegato ai doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, il cui nucleo si evince dal combinato disposto dell’art. 147 cod. civ., e dell’art. 30, primo comma, Cost., e che consiste nell’obbligo dei genitori di assicurare ai figli un completo percorso educativo, garantendo loro il benessere, la salute e la crescita anche spirituali, secondo le possibilità socioeconomiche dei genitori stessi. Qualora vi sia una coppia di persone che ha intrapreso il percorso genitoriale, non è perciò sufficiente il solo riconoscimento del rapporto con la madre biologica, sussistendo il diritto del minore di mantenere un rapporto con entrambi i genitori, diritto riconosciuto a livello di legislazione ordinaria e affermato altresì da una pluralità di strumenti internazionali e dell’Unione europea. La progressiva emersione della centralità dell’interesse del minore nel sistema normativo è tale che nel nostro ordinamento l’interesse morale e materiale del minore ha assunto carattere di piena centralità. In parallelo, si è venuta delineando l’affermazione dell’unicità dello stato di figlio, quale principio ispiratore della riforma della filiazione, introdotta nel biennio 2012-2013. In questo contesto, il carattere omosessuale della coppia che ha avviato il percorso genitoriale non può costituire impedimento allo stato di figlio riconosciuto per il nato. La centralità dell’interesse del minore – che consiste nel vedersi riconoscere lo stato di figlio di entrambe le figure, la madre biologica e la madre intenzionale, che abbiano assunto e condiviso l’impegno genitoriale attraverso il ricorso a tecniche PMA – raccordata con la responsabilità dei genitori che hanno legittimamente avviato di comune accordo il percorso di PMA, richiede di individuare in concreto quale sia il livello di protezione di tale interesse e quali siano le condizioni perché al nato possa essere riconosciuto lo stato di figlio anche della madre intenzionale; riconoscimento che opera da subito e indipendentemente dalle vicende della coppia e da eventuali mutamenti, al momento della nascita, della stessa volontà delle due donne che hanno fatto ricorso alla PMA e in particolare della madre intenzionale. È bensì vero che rispetto alla disciplina sussistente al momento del riscontrato vuoto di tutela dell’interesse del minore, è intervenuta una significativa attenuazione di due dei profili di criticità dell’adozione non legittimante, ad opera della giurisprudenza di questa Corte e di quella di legittimità. E, però, il pur importante mutamento subito dalla disciplina dell’adozione c.d. non legittimante negli ultimi anni non comporta un decisivo ridimensionamento del deficit di tutela già ravvisato, dovendosi ritenere piuttosto che sussista una vera e propria inidoneità di tipo strutturale. E ciò per la determinante e assorbente considerazione che, mediante il ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari, l’acquisizione dello status di figlio è fisiologicamente subordinata all’iniziativa dell’aspirante adottante e allo svolgimento di un procedimento, caratterizzato da costi, tempi e alea propri di tutti i procedimenti. Inoltre, e soprattutto, l’eventuale esito positivo del procedimento non può che spiegare effetto dal suo perfezionamento. L’impedimento posto dall’art. 8 della legge n. 40 del 2004 a essere sin dalla nascita riconosciuto come figlio di entrambe le donne che hanno deciso di fare ricorso a tecniche di PMA – nel rispetto della lex loci – determina, dunque, un vulnus all’interesse del minore. E se è vero che l’interesse del minore, per quanto centrale, non è un interesse “tiranno”, potendo essere oggetto di un bilanciamento in presenza di un interesse di pari rango, non è ravvisabile alcun controinteresse di peso tale da richiedere e giustificare una compressione del diritto del minore a vedersi riconosciuto il proprio stato di figlio (della madre intenzionale) automaticamente sin dal momento della nascita. Sotto tale profilo, infatti, la situazione in esame si distingue radicalmente dall’ipotesi di ricorso alla c.d. maternità surrogata, in cui viene in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso a una pratica che l’ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna. (Precedenti: S. 55/2025 - mass. 46677; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021- mass. 43583; S. 230/2020 - mass. 42553; S. 102/2020 - mass. 43100; S. 221/2019 - mass. 41563; S. 76/2017 - mass. 39544; S. 17/2017 - mass. 39537; S. 205/2015 - mass. 38568; S. 96/2015 - mass. 38390; S. 239/2014 - mass. 38138; S. 11/1981 - mass. 10022).
sentenza 68/2025massima n. 46864 Prospettazione della questione incidentale - Argomentazioni non implausibili del rimettente sulla rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, in quanto non sarebbe chiara la fattispecie sottoposta all'esame del rimettente, tanto da non consentire di comprendere l'individuazione delle norme censurate, quali norme applicabili nel giudizio principale. Nell'ordinanza di rimessione emerge chiaramente, con argomentazioni non implausibili, che le domande proposte nel giudizio principale dalla ricorrente sono basate sulle norme censurate. Nel delibare l'ammissibilità della questione, la Corte costituzionale effettua in ordine alla rilevanza solo un controllo "esterno", applicando un parametro di non implausibilità della relativa motivazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 224 del 2020 e n. 32 del 2020 ).
sentenza 32/2021massima n. 43580 Riguarda ancheart. 9 Procreazione medicalmente assistitaart. 250 Codice civile
Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione delle norme censurate - Assenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per aberratio ictus . Il rimettente correttamente censura le disposizioni indicate poiché da esse si desume l'impossibilità di riconoscere lo status di figli ai nati da PMA eterologa, praticata da una coppia di donne, e ne fa discendere il vuoto di tutela censurato, con conseguente pretesa lesione degli evocati parametri costituzionali. Ricorre l'inammissibilità delle questioni per aberratio ictus solo ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 224 del 2020 ).
sentenza 32/2021massima n. 43581 Riguarda ancheart. 9 Procreazione medicalmente assistitaart. 250 Codice civile
Prospettazione della questione incidentale - Motivata impraticabilità dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate - Ammissibilità delle questioni.
Vanno ritenute ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., sebbene il rimettente non abbia sperimentato la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate, auspicata dalla ricorrente nel giudizio principale. Il giudice a quo ritiene tale possibilità impraticabile, muovendo da un'interpretazione sistematica e logica, come peraltro successivamente confermato dalla giurisprudenza di legittimità. Quando l'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa denunciata è stata esplorata e consapevolmente scartata dal rimettente, ciò basta ai fini dell'ammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2020 e n. 189 del 2019 ).
sentenza 32/2021massima n. 43582 Riguarda ancheart. 9 Procreazione medicalmente assistitaart. 250 Codice civile
Stato civile - Stato giuridico del nato (in Italia) a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo, mediante tecniche praticate all'estero nell'ambito di una coppia formata da due donne - Possibilità di attribuire lo status di figlio riconosciuto anche alla madre c.d. intenzionale, in assenza delle condizioni per l'adozione in casi particolari e laddove sia accertato giudizialmente l'interesse del minore - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento, nonché violazione dei principi costituzionali e convenzionali con riferimento al diritto del minore al mantenimento, all'educazione, all'istruzione e ai diritti successori nei confronti del genitore intenzionale - Inammissibilità delle questioni - Riscontrato vuoto di tutela del minore.
Sono dichiarate inammissibili, perché protese a colmare un vuoto di tutela in una materia caratterizzata da ampia discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Padova in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo e agli artt. 8 e 14 CEDU - degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., che non consentono al nato nell'ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa, praticata da una coppia dello stesso sesso, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale che abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa, ove non vi siano le condizioni per procedere all'adozione nei casi particolari e sia accertato giudizialmente l'interesse del minore. La recisione, nel caso di specie, del legame tra la madre biologica e la madre intenzionale, pur in presenza di un rapporto di filiazione effettivo tra questa e il minore, ha reso evidente un vuoto di tutela dell'ordinamento nel garantire tutela ai minori e ai loro migliori interessi, intesa, come affermato in forte sintonia dalla giurisprudenza delle due corti europee, oltre che da quella costituzionale, come necessaria permanenza dei legami affettivi e familiari, anche se non biologici, e riconoscimento giuridico degli stessi, al fine di conferire certezza nella costruzione dell'identità personale. Le questioni sollevate confermano, pertanto, l'impellenza di un intervento del legislatore in direzione di più penetranti ed estesi contenuti giuridici del rapporto del minore con la "madre intenzionale", vista l'insufficienza del ricorso all'adozione in casi particolari, per come attualmente regolata. Risulta pertanto evidente che i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell'orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, quando destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall'altra persona che ha costruito il menzionato progetto, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi, in contrasto con il principio di eguaglianza. Riscontrato il suddetto vuoto di tutela, una pronuncia della Corte costituzionale rischierebbe di generare disarmonie nel sistema complessivamente considerato. Serve, pertanto, ancora una volta attirare su questa materia eticamente sensibile l'attenzione del legislatore, al fine di individuare un ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana. ( Precedenti citati: sentenze n. 230 del 2020, n. 127 del 2020, n. 272 del 2017, n. 162 del 2014, n. 308 del 2008, n. 394 del 2005, n. 494 del 2002 e n. 347 del 1998 ). L'evoluzione dell'ordinamento, muovendo dalla nozione tradizionale di famiglia, ha progressivamente riconosciuto rilievo giuridico alla genitorialità sociale, ove non coincidente con quella biologica, tenuto conto che il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa. Non è configurabile un divieto costituzionale, per le coppie omosessuali, di accogliere figli, pur spettando alla discrezionalità del legislatore la relativa disciplina; né esistono certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l'inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore. ( Precedente citato: sentenza n. 221 del 2019 ).
sentenza 32/2021massima n. 43583 Riguarda ancheart. 9 Procreazione medicalmente assistitaart. 250 Codice civile
Stato civile - Stato giuridico del nato (in Italia) a seguito di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo, mediante tecniche praticate all'estero nell'ambito di una coppia formata da due donne - Possibilità di attribuire lo status di figlio riconosciuto anche alla madre c.d. intenzionale, in assenza delle condizioni per l'adozione in casi particolari e laddove sia accertato giudizialmente l'interesse del minore - Omessa previsione - Riscontrato vuoto di tutela del minore - Necessità di attendere la valutazione del legislatore - Intollerabilità dell'ulteriore inerzia legislativa.
Nel dichiarare l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e 250 cod. civ., per il rispetto dovuto alla prioritaria valutazione del legislatore circa la congruità dei mezzi adatti a raggiungere un fine costituzionalmente necessario, la Corte costituzionale non può esimersi dall'evidenziare che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore riscontrato. Il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, dovrà al più presto colmare tale vuoto, mediante una disciplina che, in maniera organica, individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale. In via esemplificativa, può trattarsi di una riscrittura delle previsioni in materia di riconoscimento, ovvero dell'introduzione di una nuova tipologia di adozione. Solo un intervento del legislatore consentirebbe di ovviare alla frammentarietà e alla scarsa idoneità degli strumenti normativi ora impiegati per tutelare il "miglior interesse del minore". Esso, inoltre, eviterebbe le "disarmonie" che potrebbero prodursi per effetto di un intervento mirato solo a risolvere il problema specificamente sottoposto all'attenzione di questa Corte. Il terreno aperto all'intervento del legislatore è dunque assai vasto e le misure necessarie a colmare il vuoto di tutela dei minori sono differenziate e fra sé sinergiche.
sentenza 32/2021massima n. 43621 Riguarda ancheart. 9 Procreazione medicalmente assistitaart. 250 Codice civile
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti che non sono stati parti del giudizio a quo e che non sono titolari di interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso - Difetto di legittimazione - Inammissibilità degli interventi.
Sono dichiarati inammissibili gli interventi del Centro Studi "Rosario Livatino", della libera associazione di volontariato "Vita è" e dell'Avvocatura per i diritti LGBTI nel giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto la norma risultante dal combinato disposto degli artt. 250 e 449 cod. civ. e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000. Detti soggetti non sono stati parti nel giudizio a quo e non sono titolari di interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso, sebbene di meri indiretti, e più generali, interessi, connessi ai loro scopi statutari. Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare, come per tutte le altre situazioni sostanziali governate dalla legge denunciata, dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio principale. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2019, n. 217 del 2018 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 141 del 2019, n. 194 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016 e n. 84 del 2016 ).
Riguarda ancheart. 250 Codice civileart. 449 Codice civileart. 29 d.P.R. 396/2000art. 5 Procreazione medicalmente assistita
Prospettazione della questione incidentale - Resistenza delle affermazioni del rimettente al dedotto difetto di rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza per erroneità del presupposto interpretativo, della questione di legittimità costituzionale della «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449 cod. civ.; 29, comma 2, e 44, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000; 5 e 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in base all'art. 33 della legge n. 218 del 1995. Dalla legislazione e dalle pronunce costituzionali citate dal giudice a quo resiste, infatti, a censura l'affermazione, assunta in premessa dal rimettente, che «allo stato», nel nostro ordinamento, è «escluso che genitori di un figlio possano essere due persone dello stesso sesso».
Riguarda ancheart. 250 Codice civileart. 449 Codice civileart. 29 d.P.R. 396/2000art. 44 d.P.R. 396/2000art. 5 Procreazione medicalmente assistita
Filiazione - Formazione in Italia dell'atto di nascita di minore straniero - Possibilità che vengano riconosciute come genitrici due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita in base alla legge straniera applicabile - Esclusione - Denunciata irragionevole discriminazione, violazione del diritto del figlio al riconoscimento di una formazione sociale, alla prova precostituita della filiazione e a ricevere mantenimento e istruzione da entrambi i genitori, nonché lesione dell'interesse del fanciullo, anche in via convenzionale, alla doppia genitorialità - Irrisolta alternatività dell'oggetto della questione - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Pisa in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo - della «norma che si desume» dagli artt. 250 e 449 cod. civ.; 29, comma 2, e 44, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000; 5 e 8 della legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente di formare in Italia un atto di nascita in cui vengano riconosciute come genitori di un cittadino di nazionalità straniera due persone dello stesso sesso, quando la filiazione sia stabilita sulla base della legge applicabile in base all'art. 33 della legge n. 218 del 1995. Il rimettente non chiarisce se la "norma desunta", della quale auspica la caducazione, sia: (a) la stessa norma interna sulla eterogenitorialità, di cui egli presupponga la necessaria applicabilità in sede di formazione (ma non anche, peraltro, di trascrizione) dell'atto di nascita di un minore cittadino straniero; ovvero (b) una norma sulla "azione amministrativa", regolatrice dell'attività dell'ufficiale di stato civile, che gli impedirebbe di formare l'atto di nascita di un minore straniero in cui si riconosca al medesimo uno status previsto dalla sua legge nazionale, ma non da quella italiana. Né il giudice a quo prende in esame le disposizioni, maggiormente attinenti al tema dell'incidente di costituzionalità, con le quali il legislatore ha individuato le norme di applicazione necessaria nella specifica materia della filiazione (artt. 33, comma 4, e 36- bis della legge n. 218 del 1995).
Riguarda ancheart. 250 Codice civileart. 449 Codice civileart. 29 d.P.R. 396/2000art. 44 d.P.R. 396/2000art. 5 Procreazione medicalmente assistita